Pensioni INPS ex INPDAP per Forze Armate, Polizia e Carabinieri

Nuove disposizioni per andare in pensione che riguardano Esercito, Carabinieri e Polizia

Con la Riforma Fornero, che ha ridefinito i requisiti anagrafici per accedere al pensionamento, cambiano le regole anche per militari e forze armate.  

Per Forze Armate e Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, dal 1° gennaio 2021, il personale può smettere anticipatamente il servizio permanente. 

Vediamo quali requisiti è necessario avere per andare in pensione: 

  • anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 58 anni;
  • anzianità contributiva pari a 41 anni, indipendentemente dall’età anagrafica;
  • massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80% conseguita entro il 31 dicembre 2011, con un’età anagrafica di almeno 54 anni.
PIP Pensioni per le forze armate esercito militari

Regole per il pensionamento delle Forze Armate e Vigili del Fuoco

Nel caso in cui a 65 anni non sia stato maturato il requisito minimo contributivo previsto per la pensione di anzianità, dal 1° gennaio 2021 il requisito anagrafico non deve essere incrementato rispetto a quello previsto per il 2019/2020. 

 

Così facendo, il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico si potrà acquisire dopo 12 mesi, si tratta della “finestra mobile”

 

Lo stesso sistema vale anche per gli Ufficiali che chiedono di cessare dal servizio dopo il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri.

Per i poliziotti il collocamento a riposo d’ufficio dal 1° gennaio 2013 continua ad avvenire in corrispondenza dell’età massima per la permanenza in servizio, così come previsto dagli ordinamenti. Dell’incremento previsto per l’adeguamento alla speranza di vita non si terrà conto per i dipendenti che hanno maturato i requisiti stabiliti per accedere alla pensione di anzianità e che hanno un’età pari a:

  • 65 anni, per dirigenti generali;
  • 63 anni, per dirigenti superiori;
  • 60 anni, se di qualifica inferiore.

 
Nel caso in cui, invece, il dipendente raggiunge il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza dal 2013 e non ha già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto deve essere incrementato di 3 mesi.

In ogni caso, 20 anni di anzianità contributiva è il requisito minimo per il diritto alla pensione di vecchiaia.

 

Invece, in mancanza dei requisiti previsti per la pensione di anzianità il dipendente dovrà prolungare il servizio fino alla maturazione di uno dei requisiti previsti tra pensione di anzianità più la finestra mobile o i limiti ordinamentali più tre mesi e la finestra mobile. Ovviamente, una volta raggiunto uno dei due requisiti utile il lavoratore sarà messo a riposo per poter accedere alla pensione di vecchiaia. 

 

Polizia, Carabinieri, Esercito e Vigili del Fuoco, per accedere alla pensione dovranno inviare le dimissioni da parte dell’ufficio di competenza e una volta ottenuta l’autorizzazione dovranno inoltrare la domanda direttamente all’Inps.

 

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Regole per il pensionamento delle Forze di Polizia

Per i dipendenti della Polizia di Stato che vogliono accedere alla pensione di anzianità è necessario avere i seguenti requisiti: 

  • 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva 
  • 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile 
  • 53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva prevista dall’ordinamento di appartenenza 

 

La legge prevede che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 sia calcolato con il sistema contributivo.


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